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E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1 febbraio 2007 il Dlgs
311/2006, immediatamente esecutivo dal 2 febbraio 2007, che modifica e integra
il Dlgs 192/2005, relativo al contenimento energetico degli edifici.
Per gli edifici di nuova costruzione viene introdotta, a partire da
subito, l’obbligatorietà di un attestato di qualificazione energetica da
presentare al Comune contestualmente alla dichiarazione di fine lavori. È
responsabilità del direttore lavori asseverare sia l’attestato di
qualificazione energetica, sia la conformità delle opere realizzate al progetto
e alla relazione tecnica. La procedura per il calcolo del fabbisogno di energia
per il riscaldamento da dichiarare nell’attestato deve fare riferimento a
norme tecniche, in particolare ai metodi elaborati in ambito CEN, elencati
nell’allegato M, e in particolare alla norma UNI EN 832 per gli edifici
residenziali e alla norma UNI EN ISO 13790 per gli altri edifici.
Per gli edifici esistenti viene imposto l’obbligo della certificazione
energetica al momento della vendita dell’immobile, con tre soglie temporali: a
decorrere dal 1 luglio 2007 per gli edifici con superficie utile superiore ai
1000 m2, a decorrere dal 1 luglio 2008 per gli edifici con superficie utile
inferiore ai 1000 m2 in caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero
immobile con l’esclusione delle singole unità immobiliari, a decorrere dal 1
luglio 2009 per le singole unità immobiliari.
Scarica il Dlgs 311/2006
e la tabella delle trasmittanze
minime dei componenti edilizi.
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